Una recente riforma del Codice di procedura civile, esattamente l’art. 492 bis, ha previsto, qualora non possa farlo l’Ufficiale Giudiziario, l’accessibilità diretta per il creditore ad alcune rilevanti banche dati. Si, proprio così, il creditore, in proprio e senza alcun ausilio dei professionisti del settore (Agenzie di informazioni commerciali e/o investigatori privati) può accedere ad importantissime banche dati, ma solo a quelle indicate nell’art.492 bis e precisamente:
1) anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari;
2) pubblico registro automobilistico;
3) enti previdenziali;
4) rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Il Tribunale di Milano prima, (nell’ottobre 2015) e quello di Nola poi (quest’ultimo con decreto del novembre 2016 in accoglimento dell’istanza ex. 492 bis. 2°comma) hanno infatti consentito ai creditori, nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi tuttora mancanti, di accedere a queste banche dati per verificare la consistenza patrimoniale della loro controparte.
I giudici citati lo hanno autorizzato sulla base della norma, ed infatti è l’art. 155 quinquies che prevede al primo comma, espressamente come, in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari, il creditore procedente possa essere autorizzato ad ottenere dai gestori delle banche dati previste dai citati articoli le informazioni nelle stesse contenute. Insomma, i decreti attuativi che mancano, sono volti a regolamentare l’attività degli ufficiali giudiziari non di certo quella dei creditori procedenti.
Una novità rilevante, che lascia al contempo, l’amaro in bocca alle tante agenzie di investigazione privata o alle società di informazioni commerciali escluse da questa attività.
Oggi, infatti, queste aziende sono realtà sottoposte ad obblighi di formazione continua che hanno elevato il livello di professionalità dei lavoratori dei comparti menzionati, ma il legislatore pare non accorgersi di questo percorso di professionalità ed esclude queste categorie ingiustamente da un lavoro che potrebbe svolgere molto bene e con elevati standard di qualità, decongestionando al contempo gli uffici dei tribunali e quelli degli Ufficiali Giudiziari.
di Marco Recchi
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