Nel Bollettino n. 25/2017 del 03/07/2017 si legge che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deciso di “formulare alcune osservazioni in merito alla presenza di clausole potenzialmente restrittive della concorrenza nei bandi di gara adottati da alcune amministrazioni locali nel periodo 2010-2016 per l’affidamento del servizio di recupero stragiudiziale di crediti scaduti e non pagati”.
AGCM nell’esercizio del potere di segnalazione, si è rivolta all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, all’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani e alla Provincia autonoma de Bolzano – Alto Adige in merito alla presenza di clausole potenzialmente restrittive della concorrenza nei bandi di gara adottati da alcuni Comuni ed Enti Pubblici, per “l’affidamento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti”.
L’AGCM, si legge, contesta il fatto che sia presente tra i requisiti di ammissione la ‘iscrizione in corso di validità all’UNIREC – Unione Nazionale delle imprese di recupero, gestione e informazione del credito’.
“La necessità che i soggetti partecipanti alla gara siano in possesso del requisito dell’iscrizione a un’associazione di diritto privato (UNIREC) – secondo l’AGCM – pone delle criticità di natura concorrenziale”.
“Le stazioni appaltanti – prosegue l’AGCM – non dovrebbero richiedere alle imprese concorrenti, ai fini della prova della sussistenza dell’idoneità professionale a svolgere i servizi da affidare, l’obbligo di attestare l’iscrizione ad albi o associazioni di diritto privato che svolgano funzioni prive di rilevanza pubblicistica. Prevedere questo requisito “risulta, infatti, ingiustificatamente restrittivo della concorrenza in quanto idonea a ridurre la possibilità di partecipazione delle imprese senza che al contempo lo stesso aggiunga alcun elemento qualitativo alla selezione”.
AGCM aggiunge che “Su un piano generale si evidenzia innanzitutto che i requisiti di accesso alla gara dovrebbero essere tali da delineare per le imprese presenti nel settore maggiori opportunità di partecipazione e non dovrebbero, invece, produrre l’effetto di limitarla mediante la fissazione di criteri di preselezione eccessivamente rigidi”.
Secondo AGCM, richiedere ai concorrenti “l’iscrizione a una specifica associazione di diritto privato alla quale non è demandato ex lege lo svolgimento di alcuna funzione di rilievo pubblicistico nell’ambito del settore della tutela del credito, appare suscettibile di porsi in contrasto anche con le norme primarie dell’Unione Europea in quanto idonea a limitare la libera circolazione dei servizi all’interno del mercato unico da parte delle imprese di altri Stati membri che svolgano l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti in regime di libera prestazione”.
Per questo, “l’Autorità auspica che i futuri bandi di gara adottati dai Comuni e dagli altri enti pubblici operanti in tale livello territoriale per ‘l’affidamento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti’ accolgano le indicazioni dell’Autorità al fine di consentire un più ampio confronto competitivo, in particolare, consentendo alle imprese interessate a presentare un’offerta di poter provare la propria idoneità professionale mediante l’iscrizione nel registro tenuto presso le CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali secondo il dettato normativo”.