Quando una società procede alla cancellazione dal registro delle imprese i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i propri diritti. Vediamo come.
La cancellazione di una società dal registro delle imprese ha un’efficacia costitutiva e porta all’estinzione della stessa. Ma come regolare gli effetti quando succede? A dircelo è la Cassazione a Sezioni Unite che nel 2010 è intervenuta con tre sentenze per sciogliere qualsiasi tipo di dubbio.
Cosa succede quando una società si cancella dal registro delle imprese
In base a quanto stabilito dalla Cassazione, la società di capitali e/o di persone si estingue nel momento in cui avviene l’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese. Ciò significa che i creditori insoddisfatti e i rapporti giuridici non definiti dovranno essere regolati direttamente tra creditori sociali e soci. L’impresa non esiste più, ed è priva di legittimazione sostanziale e processuale. Lo stesso vale per le società di persone, per le quali occorre distinguere tra i casi in cui si verifichino le fase di liquidazione o meno.
In quali casi le società non si estinguono?
Ci sono tuttavia due eccezioni a causa delle quali la società non si estingue quando avviene la cancellazione dell’iscrizione al registro. Attraverso una fictio iuris, la società si considera esistente per impedire la disgregazione del patrimonio, utile come garanzia dei creditori concorsuali e del fisco. Si tratta delle ipotesi in cui:
- la società possa essere dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione;
- possano essere contestati alla società debiti di natura tributaria entro 5 anni dalla cancellazione.
I residui passivi successivi alla cancellazione della società sono regolamentati dall’art. 2495, comma 2, cc, in base al quale i creditori sociali possono far valere le proprie pretese nei confronti di altri soggetti (soci e/o liquidatori) a determinate condizioni. L’estinzione delle obbligazioni in capo alla società non è automatica, perché si vuole assicurare la tutela dei creditori sociali ed evitare che la cancellazione dal registro delle imprese possa diventare un mezzo per eludere il pagamento dei debiti contratti nei confronti dei terzi.
Sopravvenienze attive e passive
Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la società non ha alcuna responsabilità nei confronti dei creditori sociali. Questi ultimi possono vantare un’azione civile per il recupero dei loro crediti verso i soci e i liquidatori.
I crediti o i beni residui risultanti in seguito alla cancellazione della società possono non essere ricompresi nel bilancio finale di liquidazione (sopravvenienze attive). Questi casi, non regolati dal codice civile, secondo la giurisprudenza potrebbero trasferirsi agli ex soci, i quali potrebbero godere di un regime di contitolarità o comunione indivisa. In base alla quota/partecipazione che ciascun socio deteneva prima dell’estinzione, i crediti o beni residui verranno distribuiti tra loro. I creditori sociali, per poter trarre soddisfazione, potranno dunque rivalersi contro questi ultimi pro quota.
Se invece, in seguito alla cancellazione della società, risultano non presenti a bilancio dei debiti sociali (sopravvenienze passive), i creditori sociali potranno agire nei confronti degli ex soci, ciascuno per la propria quota di liquidazione, o verso i liquidatori in colpa ex art. 2495, comma 2, cc.