L'intesa raggiunta è relativa ad un aggiornamento al protocollo d'intesa sottoscritto il 03 dicembre 2012, tra Unirec, Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs, che disciplina l'utilizzo della collaborazioni coordinate e continuative nel settore della tutela del credito, nella fattispecie per gli operatori telefonici, alla luce delle nuove disposizioni normative dovute all'attuazione della riforma “Jobs Act”.
In merito il Presidente di Unirec, Marco Pasini, ha dichiarato "Auspichiamo – in assoluta continuità con il percorso virtuoso di relazioni sindacali intrapreso a partire dal 2012 – di proseguire la trattativa al fine di definire nel prossimo futuro una disciplina per i collaboratori a partita IVA e delineare un quadro di regole per le imprese che scelgono di ricorrere a tutto campo al lavoro subordinato."
Il documento conferma l'utilizzo di contratti di co.co.co per le attività telefoniche di tutela del credito, escludendo tutti gli operatori che svolgono attività riconducibili al lavoro subordinato (come da art 2, co.1 del DL 81/2015), ma riconoscendo il superamento del contratto a progetto.
Ciò nonostante le parti accordano che per meglio tutelare il lavoratore sarà comunque necessario allegare al contratto il progetto, al fine di descrivere l'attività svolta ed il risultato atteso, senza però dover specificare la commessa di riferimento.
I compensi degli operatori telefonici dovranno essere determinati in funzione dei risultati, in base agli importi recuperati o con un compenso variabile a pratica, riconosciuto in funzione degli esiti di gestione.
Al fine di determinare la congruità dei compensi, le parti individuano i seguenti livelli di riferimento:
– livello V per i primi 12 mesi;
– livello IV per gli ulteriori 12mesi;
– livello IV super per gli operatori che collaborano da oltre 24 mesi.
L'azienda si deve impegnare ad affidare agli operatori un numero di pratiche sufficiente a consentire il raggiungimento della performance media attesa, tale da rendere potenziale il raggiungimento pari al 30% del livello retributivo di riferimento.
Oltre a questo la Committente si impegna a predisporre provvigioni e compensi aggiuntivi, sempre collegati ai risultati, per permettere all'operatore non solo di raggiungere il livello retributivo di riferimento, ma addirittura di superarlo.
L'operatore telefonico che non sia in grado di raggiungere l'obbiettivo minimo in termini di performance o compensi (specificati nel progetto), potrà essere ritenuto non idoneo.
Non potrà essere motivo di valutazione di non idoneità dell'operatore la sospensione dell'attività per periodi superiori ai 20 giorni nel mese, in caso di maternità, malattia o infortunio.
Inoltre sarà possibile mantenere in essere in contratto di collaborazione anche in caso di interruzione di affidamento di pratiche, in attesa di nuovi mandati.
di Laura Torresan
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