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Come richiedere l’autorizzazione di “gestore di crediti in sofferenza”: le linee guida della Banca d’Italia

Il 24 novembre 2021, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la Direttiva (UE) 2021/2167, conosciuta anche come Secondary Market Directive (SMD), che regola il rapporto tra i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati. Di recente, la Banca d’Italia ha fornito delle linee guida per richiedere l’autorizzazione di “gestore di crediti in sofferenza”.

Cosa sono i crediti in sofferenza e quali sono le novità in merito?

I crediti in sofferenza, noti anche come non performing loans (NPL), sono prestiti concessi da istituti finanziari che non vengono rimborsati secondo i termini concordati. Questo significa che il debitore ha smesso di effettuare i pagamenti regolari del capitale o degli interessi da un certo periodo di tempo, solitamente oltre 90 giorni.

Quello che contraddistingue questi crediti è l’alta probabilità che l’istituto finanziario non riesca a recuperare l’intero importo del credito, inclusi gli interessi dovuti. In più, il valore del credito sul bilancio dell’istituto finanziario si riduce, causando potenziali perdite.

Secondo la Secondary Market Directive (SDM), recepita dal Governo italiano con recente decreto attuativo, l’attività di acquisto di crediti in sofferenza viene liberalizzata, consentendo una maggiore flessibilità e apertura nel mercato. Tuttavia, la gestione di questi crediti rimane strettamente regolamentata e monitorata.

Tale gestione è riservata esclusivamente a determinate categorie di enti e individui. Nello specifico sono abilitati a gestire questi crediti le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo, come previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB), e i gestori di crediti in sofferenza che hanno ottenuto l’autorizzazione in base all’articolo 114.6 del TUB. Inoltre, sono autorizzati a svolgere tali attività anche i gestori di crediti provenienti da altri paesi dell’Unione europea, che operano nel territorio italiano in conformità con l’articolo 114.9 del TUB.

Il ruolo della Banca d’Italia

La Banca d’Italia svolge un ruolo cruciale in questo nuovo assetto normativo, essendo l’autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per operare come gestori di crediti in sofferenza. Questo ruolo implica che tutte le domande di autorizzazione devono essere valutate e approvate dalla Banca d’Italia, garantendo così che solo i soggetti qualificati e conformi ai requisiti possano operare in questo settore.

Il processo per l’adozione delle disposizioni attuative di competenza della Banca d’Italia è attualmente in corso. Solo una volta che queste disposizioni saranno ufficialmente entrate in vigore, la Banca d’Italia potrà iniziare a ricevere e processare le domande di autorizzazione presentate dagli operatori interessati.

Cosa si può fare nel frattempo?

Per favorire un avvio ordinato del nuovo regime e per preparare adeguatamente gli operatori interessati, la Banca d’Italia ha espresso la propria disponibilità a intrattenere interlocuzioni informali con tali operatori. Durante questi colloqui, essa fornirà chiarimenti sui requisiti necessari e, nel caso, offrirà prime considerazioni sugli elementi informativi e documentali che dovranno essere allegati alle istanze di autorizzazione.

Gli operatori interessati a questi colloqui informali sono invitati a compilare un modulo specifico, che è disponibile sul sito ufficiale della Banca d’Italia. Una volta compilato, il modulo deve essere inviato via e-mail all’indirizzo indicato, ossia RIV.Costituzioni@bancaditalia.it.

Questo processo preliminare aiuterà a garantire che tutte le domande di autorizzazione siano complete e conformi ai requisiti normativi, facilitando così un esame più rapido ed efficiente una volta che le disposizioni attuative saranno in vigore.

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