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Compensazione dei crediti

Compensazione dei crediti: nuova soglia di 100 mila euro per i debiti erariali

La Manovra 2024 ha introdotto modifiche significative al regime della compensazione dei crediti. Le nuove disposizioni stabiliscono limitazioni più stringenti per i contribuenti con debiti erariali elevati e impongono l’uso esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la gestione delle compensazioni.

Compensazione dei crediti: limitazioni per i contribuenti con debiti superiori a 100 mila euro

La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 ha fornito importanti indicazioni operative sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dal decreto “Agevolazioni”. Una delle novità più rilevanti riguarda la compensazione dei crediti da parte dei contribuenti che hanno debiti erariali iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione per un importo complessivo superiore a 100.000 euro. In questi casi, non sarà più possibile avvalersi della compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, fatta eccezione per i crediti Inps e Inail.

Il calcolo della soglia di 100.000 euro tiene conto esclusivamente dei debiti scaduti, per i quali non siano in corso piani di rateazione o provvedimenti di sospensione. Pertanto, i contribuenti con ruoli superiori alla soglia, ma soggetti a un piano di rateazione regolare, non subiscono le restrizioni previste dalla nuova normativa. L’obiettivo del legislatore è incentivare il pagamento delle somme dovute, spingendo i contribuenti a regolarizzare la propria posizione fiscale prima di poter utilizzare crediti in compensazione.

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1° luglio 2024, tutte le compensazioni dei crediti fiscali devono essere effettuate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Fino al 30 giugno 2024, i contribuenti potevano presentare i modelli F24 contenenti crediti in compensazione tramite intermediari della riscossione, come banche e poste, nel caso in cui il saldo finale fosse positivo. Con le nuove disposizioni, tale possibilità è stata eliminata, rendendo obbligatorio l’utilizzo diretto della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per tutti i versamenti unitari effettuati mediante compensazione.

Questa misura è finalizzata a rafforzare i controlli sulle operazioni di compensazione e a prevenire fenomeni di evasione fiscale. La circolare fornisce anche indicazioni operative per la gestione delle deleghe di pagamento transitorie tra il vecchio e il nuovo sistema, chiarendo che l’unico momento rilevante per l’applicazione della nuova disciplina è la data di esecuzione della delega, indipendentemente dalla data di prenotazione della stessa.

Ripristino della compensazione e coordinamento con il divieto esistente

Un aspetto fondamentale delle nuove disposizioni riguarda il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione. Un contribuente che supera la soglia dei 100.000 euro di debiti erariali scaduti non può più effettuare compensazioni, ma può riacquistare tale facoltà se il debito complessivo viene ridotto al di sotto della soglia attraverso il pagamento diretto, la concessione di un nuovo piano di rateazione o la sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati all’agente della riscossione.

La nuova normativa si coordina con il divieto di compensazione già vigente ai sensi dell’articolo 31 del d.l. n. 78/2010, che vieta la compensazione di crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. Tuttavia, le nuove restrizioni hanno un ambito più ampio, includendo non solo i crediti relativi alle imposte erariali, ma anche quelli di natura agevolativa. Questo significa che mentre il divieto precedente impediva la compensazione solo per i crediti erariali, il nuovo limite di 100.000 euro blocca qualsiasi tipo di compensazione, indipendentemente dalla natura del credito.

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