Con la sentenza n. 10092 del 28 maggio scorso, la Cassazione ha stabilito che il cessionario del credito può agire contro il debitore cedente, senza la preventiva escussione del debitore ceduto
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.10092 del 28 maggio 2020 ha stabilito che “in caso di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 cod. civ., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell’originario debitore cedente senza essere gravato, in quest’ultimo caso, dall’onere di provare l’infruttuosa escussione del debitore ceduto”.
Nel caso in questione, il Tribunale di Forlì con decreto del 2014 aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento di un’azienda edile, proposto dalla banca con la quale l’azienda aveva un contratto di anticipazione su fatture contro cessione di credito pro solvendo. Secondo il tribunale, l’istituto bancario non aveva dimostrato di aver tentato infruttuosamente l’escussione dei debitori ceduti. La scelta dei giudici era motivata dal fatto che la cessione a scopo di garanzia conicideva con l’onere da parte della banca di escutere il debitore ceduto, prima di agire contro il cedente.
La banca ha presentato quindi ricorso presso la Cassazione, avvallando in sintesi la violazione o falsa applicazione degli artt. 1198, 1267, 1362 del cod. civ. in cui si evince che a differenza della cessione di credito pro solvendo, in quella effettuata a scopo di garanzia “il diritto trasferito assume le caratteristiche di provvisorietà e strumentalità”.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’istituto di credito, cassando con rinvio il provvedimento del 2014. All’origine della decisione degli ermellini, la scorretta valutazione delle differenze, in termini di effetti, tra la cessione di credito pro solvendo e quello con funzione di garanzia.
Nello specifico, per la Corte Suprema vale l’orientamento secondo cui “la cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario. Ne deriva, che nel caso di cessione effettuata a scopo di garanzia, il cessionario è legittimato ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia”.