di:  

Differenze fra le attività d’informazioni commerciali e d’investigazione

Quali differenze prevedono le norme tra l’attività di informazioni commerciali e investigazione privata

L’attività di investigazione e quella di rivendita di informazioni commerciali hanno subito negli anni degli interventi normativi che ne hanno modificato le caratteristiche sostanzialmente, ma hanno lasciato inalterata la differenza tra le due attività.

Oggi le caratteristiche organizzative ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, sono quelli previsti dall’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno 269/2010, mentre i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H dello stesso decreto.

Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:
investigatore privato titolare di istituto;
informatore commerciale titolare di istituto;
investigatore autorizzato dipendente;
informatore autorizzato dipendente.

In compenso oggi la licenza rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare ad operare su tutto il territorio nazionale.

L’eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo quanto previsto dall’art. 257-ter del Regolamento T.u.l.p.s.

E’ bene a questo punto evidenziare le caratteristiche principali dell’attività d’indagine, in quanto sebbene, ovviamente, la stessa debba essere esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente, può consistere o in quella di investigazione privata o in quella di informazioni commerciali.

 La prima, l’attività di investigazione privata è a sua volta divisibile in quattro attività.

a) attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse; attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d’azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;

b) attività d’indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;

c) attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni; attività d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice;

d) attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Per lo svolgimento delle suddette attività  i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del Regolamento TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.

Diversamente l’attività di 
”Informazioni commerciali”  consiste a sua volta nell’attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.

Per lo svolgimento delle suddette attività coloro che sono autorizzati a svolgere l’attività di informazioni commerciali possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento T.u.l.p.s., raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l’interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell’interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l’opera intellettuale/professionale dell’uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.

Non solo, il Vademecum operativo redatto dal Ministero dell’Interno nel marzo del 2011 a beneficio di coloro (il personale delle Questure) che sono chiamati a far rispettare la norma, recita a pagina 10 chiaramente come l’attività in parola (di informazioni commerciali) sia definibile nel seguente modo:

Il servizio di informazione economica alle imprese comporta la circolazione di dati e notizie sul sistema economico (“raccolti […] nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale…” e detenuti in base “…ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria” e “…provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.” art. 24 lett. d) d.lgs 196/03) e soddisfa le finalità̀ di pubblico interesse correlate allo sviluppo del sistema imprenditoriale ed alla trasparenza del mercato: si tratta, in definitiva, di un servizio volto a ridimensionare quanto più possibile la sfera del rischio correlata al credito, in ogni suo aspetto, a cui è estranea un’attività di tipo propriamente investigativo. Appare evidente, pertanto, che informazione economica ed attività investigativa, pur indirizzandosi entrambe alla salvaguardia della sicurezza, concernono sfere differenti, come differenti risultano tanto l’organizzazione interna, quanto il ‘prodotto’ offerto dalle imprese di investigazione e da quelle di informazione economica.

Appare pertanto evidente come per il legislatore e per coloro che sono preposti ai controlli sia la finalità dell’attività posta in essere a marcare nettamente la differenza tra le investigazioni e le informazioni commerciali.

di Marco Recchi
© Riproduzione riservata

CONDIVI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha