Il precetto è un atto di natura giuridica con il quale un soggetto (solitamente creditore di una somma di denaro) intima ad un altro soggetto (solitamente debitore di una somma di denaro) l’adempimento dell’obbligo contenuto in un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo, sentenza o ordinanza di condanna). Per poter procedere con la notifica dell’atto di precetto, occorre che il titolo posseduto dal creditore sia esecutivo e, pertanto, munito della formula rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale con il quale si comanda a tutti gli Ufficiali Giudiziari di eseguire le direttive contenute in quel provvedimento, così come disposte dal Giudice.
Quest’atto viene redatto dal proprio legale di fiducia che, una volta completata l’intimazione, procedere a notificarla.
L’atto di precetto ha l’importante funzione di avvisare il debitore che, non adempiendo all’intimazione nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell’atto, il creditore procederà a ottenere forzatamente quanto gli spetta. In questo modo, il debitore viene tutelato poiché messo nella condizione di poter adempiere ai suoi obblighi senza ritrovarsi, di soprassalto, una procedura esecutiva sullo stesso pendente.
A partire dal momento in cui il debitore riceverà l’atto di intimazione, lo stesso avrà una durata limitata di novanta giorni. Quando scadono i novanta giorni previsti dalla legge, il creditore – tramite il suo legale – sarà costretto a notificare un nuovo atto di precetto. Se nel termine di efficacia sopra citato si inizia un’esecuzione nei confronti del debitore e quest’esecuzione ha esito parzialmente positivo, allora il termine di novanta giorni si sospenderà fino a quando quell’esecuzione verrà dichiarata estinta, in modo che il creditore possa riproporre nuova procedura esecutiva senza essere costretto a inviare nuova intimazione. Viceversa, se la procedura esecutiva dovesse risultare infruttuosa, allora i termini di efficacia del precetto non si sospenderebbero e, quindi, una volta chiusa quella procedura negativa, il creditore sarà costretto a notificare nuovo atto di precetto.
Il precetto – essendo un atto stragiudiziale – non necessita né di marca da bollo, né di contributo unificato. In più è esente da qualsiasi imposta di registro, così come è previsto per la registrazione degli altri atti giudiziari. Le uniche spese da affrontare riguardano la notifica dell’atto il cui costo varierà a seconda se ad effettuarla sia l’Ufficiale Giudiziario o l’avvocato, se autorizzato dal competente Consiglio dell’Ordine.
I costi per una notifica effettuata dall’Ufficiale Giudiziario dipendono dalla modalità della notifica, se viene fatta di persona o tramite ufficio postale; bisogna aggiungere poi i compensi previsti dalla legge per gli Ufficiali incaricati. Tenendo conto che il legale non può recapitare personalmente la notifica, ulteriori modalità possibili sono: tramite posta raccomandata, per un costo approssimativo di circa 8 euro, o tramite posta elettronica certificata, se il destinatario è in possesso di una pec pubblicata presso un pubblico registro, senza alcun costo di invio.
A queste spese, dovranno aggiungersi i compensi professionali dell’avvocato che redigerà l’atto, così come indicati nei parametri stabiliti dalla legge, variabili a seconda del valore dell’atto e della difficoltà che la controversia porta con sé.
Da non dimenticare, infine, le cosiddette spese generali: si tratta delle spese di luce, telefono, internet, stampa, cancelleria sostenute dall’avvocato per la redazione dell’atto di precetto e previste dal legislatore nella misura forfettaria del 15%, da calcolare sulla base dei compensi professionali dell’avvocato previsti per quell’atto. Infine, andranno aggiunte le tasse previste dalla legge e relative all’attività professionale del legale (I.V.A. e cassa previdenziale) che, per quanto non rientranti nella categoria ivi citata, vanno a formare l’importo complessivo dell’atto di precetto.