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Evoluzione degli indicatori di anomalia e impatti sul processo di credito

Come è possibile contrastare il riciclaggio e riconoscere le operazioni sospette? Quali sono i nuovi indicatori e come sfruttarli?

Osservare l’evoluzione degli indicatori di anomalie nel contrasto del riciclaggio e analizzare gli impatti sul processo di credito. È attorno a questo duplice obiettivo che si è focalizzata una delle tavole rotonde andata in scena al Palazzo del Ghiaccio di Milano durante la terza giornata della CreditWeek 2024.

Moderata da Debora Bionda, caporedattrice di CreditNews, l’evento ha visto la partecipazione di quattro speaker di riferimento del settore: Benedetto Dehò, Head of Legal & Compliance/AML di Bank of China, Francesco Motta, Consulting Specialist divisione RegTech di Finwave, Paolo Poncetta, Chief Group Control Officer di doValue SpA, e Stefano Togneri, Responsabile Servizio Antiriciclaggio e Financial Crimes di Fiditalia.

La parola chiave è “customizzazione

Partendo dal presupposto che, con il provvedimento del 12 maggio 2023 denominato “Provvedimento recante gli indicatori di anomalia”, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha riformato la disciplina degli indicatori di anomalia utili alla rilevazione delle operazioni sospette dal punto di vista del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – e che quindi dal 1° gennaio 2024 sono entrati in vigore nuovi indicatori – ovviamente gli ultimi mesi sono serviti ai vari istituti per adeguarsi alle nuove regole.

In questa direzione, bisogna evidenziare che complessivamente sono stati individuati ed elencati 34 indicatori, suddivisi in tre sezioni, A, B, C, ciascuno a propria volta suddiviso in sub-indici esemplificativi. Si tratta in sintesi di schemi preimpostati da dover seguire e poi da applicare e customizzare in base alle specifiche interne.

Customizzazione, peraltro, è una delle parole chiave quando si parla di indicatori di anomalia. “Noi cerchiamo di dar vita e proporre soluzioni tecnologiche innovative, ma non esiste un’unica soluzione adatta a tutti. Si può creare una matrice di fondo applicabile per tutti i casi, ma poi affinché siano efficaci devono essere assolutamente customizzati in base all’operatività del soggetto. È un’attività reiterativa, quantitativa e qualitativa”, specifica Francesco Motta.

I rischi e i punti di contatto con il mondo del credito

Ovviamente in materia di antiriciclaggio i rischi connessi alle varie operazioni sono diversi. Per esempio, quando un operatore si ritrova all’interno di consorzi di finanziamento e non ha il contatto diretto con il cliente. “Il rischio ovviamente è quello di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie e di capirne l’esatto flusso. In particolar modo, quando l’istituto capofila dell’operazione è localizzato al di fuori dell’Europa o in paesi in cui la normativa non è equivalente diventa un grosso problema”, evidenzia Benedetto Dehò.

Inoltre, un altro aspetto da tenere in considerazione, quasi come un mantra, come specifica Stefano Togneri, è che l’“accensione di un indicatore di anomalia non è bastevole alla segnalazione di un’operazione sospetta o del cliente stesso”. Questo perché si creerebbe un sovraccarico importante per l’UIFI. “Di conseguenza, si richiedono ulteriori analisi per verificare sia le cosiddette circostante oggettive che soggettive”, aggiunge Togneri che sottolinea anche la presenza di diversi punti di contatto con il mondo del credito. Quest’ultimo, infatti, “diventa determinante per fare una corretta valutazione in termini di antiriciclaggio. Può già dire molto su quell’eventuale operazione”.

Guardando agli indicatori di anomalia e agli NPL, è abbastanza chiara anche la posizione di Paolo Concetta. “Mancando tutta quella fase di monitoraggio di informazioni aggiuntive, il servicer, ovviamente, si ritrova in una situazione molto complessa, perché è appunto in possesso di pochissime informazioni e rischia di effettuare più segnalazioni del dovuto”. Infine, un altro importante punto da evidenziare è che rispetto al sistema bancario, la UIFI “chiede all’intermediario di continuare e completare l’operazione, così da seguire il reale corso del denaro”, conclude Concetta.

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