Con il sopravanzare della crisi economica, molte aziende si sono dovute confrontare con problemi di insolvibilità e difficoltà finanziaria di altrettante aziende clienti o fornitrici. Per ovviare a questo problema alcune si sono rivolte a società di informazione commerciale o ad agenzie investigative per accertarsi della reale capacità dell’azienda cliente/fornitrice di onorare un contratto oppure per individuare i beni aggredibili del debitore.
Va considerato però, che le due attività sopra citate hanno competenze specifiche, nonché modalità operative differenti. In questo senso il DM 269/2010 del Ministero dell’Interno, prevede che l’investigazione privata può essere esercitata in ambito aziendale al fine di reperire informazioni utili a risolvere questioni legate alla propria attività, richieste anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, riguardanti ad esempio azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale e contraffazione di prodotti.
Per quanto concerne invece l’area d’azione di un informatore commerciale il DM 269/2010 intende la raccolta, l’analisi, l’elaborazione, la valutazione e la stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese, nonché delle persone fisiche (quali esponenti aziendali, soci, professionisti etc…) nel rispetto della normativa vigente in ambito di tutela della privacy.
La vera discriminate tra un servizio di informazione commerciale e l’attività investigativa consiste però nelle modalità con cui si svolgono le due attività. Stando al “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale”, il Garante della Privacy sottolinea che l’informatore commerciale nello svolgimento del suo mandato può attingere esclusivamente alle seguenti risorse:
- fonti pubbliche (ad esempio, registri delle imprese, bilanci ed elenchi dei soci, visure e/o atti camerali, atti ed eventi relativi a fallimenti o ad altre procedure concorsuali, atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali);
- fonti pubblicamente e generalmente accessibili a chiunque (come testate giornalistiche, elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici, siti internet etc..);
Viceversa, l’investigatore privato può avvalersi di altri strumenti, consentite dalla legge, per acquisire le informazioni richieste e portare a termine il proprio lavoro; ad esempio:
- interviste a soggetti informati sui fatti;
- appostamenti e pedinamenti;
- riprese audio/video fuori dai luoghi di privata dimora;
Detto questo, risulta evidente che qual ora un’azienda necessiti di reperire delle informazioni, se l’accesso a tali informazioni non rientra nel raggio d’azione dell’informatore commerciale, dovrà avvalersi per forza dell’aiuto di un investigatore privato.