Con la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), il legislatore ha previsto una riduzione del termine di prescrizione delle fatture relative alla somministrazione di energia elettrica, gas ed idrica, fissando per i crediti “Utilities” la prescrizione biennale.
La riduzione del termine di prescrizione delle fatture ha prodotto come risultato un’immediata deflagrazione di contestazioni mirate a paralizzare le ragioni di credito delle aziende di settore. Infatti, in un comparto in cui per la prescrizione era cristallizzata la condivisa riconducibilità all’art. 2948 n. 4 c.c., e dunque al termine quinquennale (legato ad una continuità nella prestazione con richiesta di pagamento per lo più bimestrale), l’effetto della revisione legislativa è stato immediatamente strumentalizzato, con il proliferare di eccezioni, collocate nel varco apparente, aperto dalla riforma, e fondate in maniera generalizzata sull’avvenuta prescrizione del diritto di richiedere il pagamento della fornitura.
Forse, però, per una ricostruzione “bipartisan” sul tema, scevra da condizionamenti da tifoserie, su un tema molto caro cari sia ai consumatori che alle Utilities, è il caso di considerare la ratio della norma in uno con le previsioni in essa contenute.
Infatti, se è vero che l’intento della legge era quello di evitare l’abuso della posizione dominante delle società di vendita, ponendo un limite alla tematica dei c.d. maxi conguagli, è altrettanto vero che la normativa introdotta non sia assolutamente applicabile in via diretta e generale per ogni singola fattura inerente un rapporto di somministrazione.
In particolare, la modifica della prescrizione in materia di Utilities, ad oggi non ancora trasfusa nel codice civile, ha creato ab origine delle diversificazioni di applicabilità, che attengono non solo ad i vari settori di competenza della ARERA (in particolare energia elettrica, gas ed idrico), ma anche ai soggetti somministrati-consumatori.
Infatti, malgrado i clienti morosi abbiano inteso utilizzare la revisione quale strumento di eccezione randomica per far fronte in tutte le sedi alle richieste di pagamento delle compagnie energetiche, in realtà la legge n. 205/2017, all’art. 1 comma 10, ha previsto un’inequivocabile introduzione differenziata della prescrizione breve biennale:
- per il settore elettrico, successiva alla data del 1 marzo 2018;
- per il settore del gas, successiva al 1 gennaio 2019;
- per il settore idrico, è successiva al 1 gennaio 2020.
La ratio dell’intervento, in realtà, ha inteso normare non solo l’ambito di applicazione della disciplina della prescrizione, ma ne ha voluto anche -e precisamente- delineare i confini temporali del relativo decorso.
Rimane evidente -mettendo da parte strumentali confusioni interpretative- che la normativa della legge n. 205/2017, di certo più favorevole al consumatore, non abbia alcuna efficacia retroattiva, tra l’altro contraria al dato letterale della normativa ed ai principi generali del nostro sistema giuridico.
Questa puntualizzazione diviene fondamentale per considerare in pieno la reale portata dell’innovazione, riconducendola al corretto volere del legislatore e limitando anche la successiva portata mediatica dell’intervento legislativo.
In particolare, in termini esemplificativi, in nessun caso alla data odierna potrà essere validamente eccepita la prescrizione per una fattura relativa ad energia elettrica la cui scadenza sia, ad esempio, del 1 marzo 2017, con la conseguente applicazione della normativa prevista dal codice civile ed in particolare dall’art. 2948 n. 4 c.c.
Inoltre, la normativa non sarà applicabile a tutte quelle situazioni in cui “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente (l’art. 1 comma 5 della l. 2015/2017)”, come nell’ipotesi classiche del furto di energia ovvero del divieto di accesso ai locali ove insistono i punti di dispacciamento di energia oggetto di rilevazione.
Quindi, sebbene la novella abbia recepito le richieste provenienti dalle associazioni dei consumatori ed anche, in parte, dalla normativa europea, è bene considerare che -non sempre e non ancora- risulterà applicabile la prescrizione breve, con la conseguenza che ove la stessa fosse eccepita dal “somministrato-consumatore”, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sarà necessario valutare l’effettiva portata della contestazione attraverso una corretta valutazione e collocazione temporale della singola fattura oltre che della normativa effettivamente applicabile al caso di specie.
Contributo a firma dell’Avv. Gianluca Comparone, Specializzato in Diritto Dell’Energia, consulente del Team Litigation – Utilities Department di Sistemia S.p.A. con il coordinamento dell’Avv. Giuseppe Sollitto, Master Lawyer di Sistemia S.p.A.