Secondo la nuova normativa, gli istituti bancari sono tenuti a comunicare ai clienti le variazioni contrattuali effettuate al fine di introdurre le clausole di fallback sui tassi di interesse nell’ambito dei contratti su operazioni e servizi bancari e finanziari. I clienti hanno il diritto di recedere immediatamente dal contratto nel caso non fossero d’accordo con la modifica proposta.
Con l’entrata in vigore, lo scorso 10 gennaio 2024, del nuovo articolo 118-bis del Testo Unico Bancario (TUB – D.Lgs. n. 385/1993), le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati a integrare nei contratti di finanziamento e nei servizi di pagamento le clausole di fallback. Tali clausole entrano in gioco nel momento in cui si verifica una variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento originariamente concordato, come l’euribor o il libor. Il nuovo meccanismo normativo mira, in caso si verifichino gli eventi poc’anzi descritti, a offrire una soluzione che consenta l’adeguamento del contratto secondo parametri predefiniti, azzerando così eventuali incertezze circa la validità e/o eseguibilità del contratto stesso.
L’introduzione del nuovo articolo 118-bis del TUB rappresenta altresì un segnale dell’attenzione crescente del Regulator nazionale ed europeo verso la transizione ai nuovi tassi di riferimento.
Riguardo alle tempistiche di adeguamento, le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad allinearsi alle norme introdotte dall’art. 118-bis, entro il 10 gennaio 2025.
Principali novità normative
In concreto, gli istituti bancari e gli intermediari finanziari, per essere a norma rispetto al nuovo art. 118-bis del TUB, dovranno:
- Informare la clientela circa la pubblicazione sul proprio sito internet dei Piani di Sostituzione, che stabiliscono: le azioni da intraprendere nel caso di variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati, le modalità di scelta degli indici e l’inserimento degli stessi nei contratti. Gli aggiornamenti dei Piani devono essere comunicati alla clientela mediante un’apposita informativa, almeno una volta all’anno, secondo le modalità previste dall’art. 119 TUB per le comunicazioni periodiche;
- Comunicare ai clienti le variazioni contrattuali effettuate al fine di introdurre le clausole di fallback sui tassi di interesse nell’ambito dei contratti su operazioni e servizi bancari e finanziari, credito immobiliare al consumo, credito ai consumatori e servizi di pagamento. Tale comunicazione deve contenere in modalità evidenziata la dicitura, “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Per quanto concerne, nello specifico, i contratti indicizzati all’Euribor, le variazioni contrattuali dovranno essere definite sulla base delle linee guida BCE pubblicate l’11 maggio 2021.
È importante altresì sottolineare che la sostituzione contrattuale del tasso di riferimento – contemplata dalla normativa – non si attua automaticamente. È previsto infatti, per il cliente che non intende accettare la variazione proposta dall’intermediario, la possibilità di recedere dal contratto in essere, senza alcuna spesa. L’art. 118-bis, comma 3, recita testualmente: “Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l’indice sostitutivo individuati in conformità al comma 2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse …”.
Le nuove disposizioni agevolano dunque, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali su tutte le tipologie di contratto, ma contestualmente impongono tempistiche stringenti per la comunicazione alla clientela.
Differenze con l’art. 118 TUB
Il nuovo regime normativo – come riporta il sito Dirittobancario.it – si rifà in parte al precedente art. 118 TUB, per quanto concerne l’approvazione tacita della modifica unilaterale in assenza di recesso del cliente entro sessanta giorni dalla proposta, tuttavia per altri aspetti si discosta significativamente. In particolare:
- Non è richiesta la dimostrazione di un giustificato motivo a supporto della variazione del tasso (anche se di fatto la clausola trova applicazione in presenza di un evento oggettivo esterno, come la cessazione dell’indice applicato al contratto);
- La norma si applica anche ai contratti di finanziamento a tempo determinato per i quali la facoltà di modifica dei tassi è esclusa dall’art. 118 tub;
- La sostituzione contrattuale dell’indice di riferimento per il quale non siano state osservate le prescrizioni sopra richiamate risulta inefficace, anche se non comporta condizioni sfavorevoli per il cliente.