La stipula di un contratto di mutuo deve rispettare i requisiti di determinatezza e di trasparenza. L’assenza delle modalità di ammortamento e di capitalizzazione, tuttavia, non lo rendono nullo.
Con la sentenza n. 15340 del 29 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che i mutui alla francese privi delle indicazioni sulle modalità di ammortamento e di capitalizzazione sono da considerare validi. I contratti, infatti, rispettano comunque i criteri di trasparenza e non determinano la loro nullità parziale.
I fatti
Una signora di Salerno, contestando la validità di un mutuo a tasso fisso stipulato nel 2007, riteneva che le omissioni relative alle specifiche sul metodo di ammortamento alla francese e al calcolo degli interessi infrangessero le regole sulla trasparenza contrattuale.
Secondo la ricorrente l’applicazione del mutuo alla francese a rate costanti, con interessi decrescenti e capitale crescente, violavano le norme tra istituti di credito e clienti. Aveva perciò chiesto alla Banca Nazionale del Lavoro il rimborso dei maggiori interessi che, a detta della signora, erano stati “indebitamente riscossi” sul suo mutuo da 80mila euro. La ricorrente, infatti, avrebbe visto aumentare il costo del prestito a causa della capitalizzazione composta degli interessi.
Le informazioni del contratto di mutuo
Il Tribunale di Salerno, nell’ordinanza di rinvio, aveva messo in evidenza che era possibile dare diverse interpretazioni in merito al tipo di accordo stipulato. Nel contratto non erano specificati né il piano di ammortamento né l’applicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi. Tuttavia, erano presenti l’importo mutuato, la durata del prestito, il numero delle rate “costanti”, il TAN (Tasso Annuo Nominale) e il TAE (Tasso Annuo Effettivo).
La decisione della Cassazione
Secondo le Sezioni Unite il mutuo alla francese non rende nullo il contratto né indeterminato il tasso di interesse. La mancanza di chiarezza nei confronti degli utenti può comportare delle responsabilità da parte dell’istituto di credito, senza tuttavia invalidare il contratto stesso. Le indicazioni riportate nell’accordo sono risultate conformi alle disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009. Gli istituti di credito sono tenuti a fornire l’informativa precontrattuale ai propri clienti tramite un piano chiaro e comprensibile senza ricorrere a formule matematiche complesse che creano confusione.
Le informazioni riportate nell’accordo sono di fatto conformi ai criteri di determinatezza e trasparenza.