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Mutuo condizionato: può essere un titolo esecutivo?

Per sapere se il mutuo condizionato può essere considerato un valido titolo esecutivo è necessario valutare se le condizioni riportate nel contratto si sono verificate e se la somma di denaro è stata versata al richiedente.

Il mutuo condizionato si differenzia dai mutui ordinari perché viene sottoscritto attraverso la stipula di due diversi documenti. Il primo contratto prevede la sola iscrizione ipotecaria, senza che la somma di denaro venga messa a disposizione. Il secondo documento è invece quello definitivo in cui la somma richiesta viene quietanzata ed erogata.

Il mutuo condizionato

Il mutuo condizionato è un accordo finanziario tra due parti che presenta al suo interno delle norme che ne possono determinare l’efficacia. Queste norme possono essere legate all’ipoteca, all’atto di quietanza o all’erogazione della somma di denaro richiesta. A conferma della suddivisione di tale mutuo in due documenti, stipulati davanti al notaio in due momenti diversi, il valore del tasso scelto e le modalità di calcolo vengono fissate solo nel secondo contratto e possono essere diverse rispetto a quelle indicate nel primo contratto. Quelle effettive sono però quelle indicate nel secondo documento.
In passato il mutuo condizionato era largamente diffuso, ma nel tempo è stato sostituito da altre forme di accesso al credito.

Le regole dell’esecuzione forzata

Secondo quanto disposto dall’articolo 474 del Codice di procedura civile, è possibile procedere con l’esecuzione forzata solo in presenza di un titolo esecutivo legato ad un credito che sia:

  • Certo
  • Liquido
  • Esigibile

Pertanto, deve essere verificato se il credito non sia legato a determinate condizioni, successive alla sottoscrizione. Alcuni titoli che possono essere considerati validi ai fini esecutivi sono le scritture private autenticate e il mutuo stipulato in sede notarile.
Per capire se il mutuo condizionato può essere considerato come titolo esecutivo è necessario individuare se il mutuatario ha la disponibilità giuridica della somma richiesta attraverso il contratto di mutuo. La Corte di cassazione, con la sentenza n°12007 del 03/05/2024, ha stabilito che il mutuo condizionato non è un valido titolo esecutivo se la somma di denaro è trattenuta dalla banca in attesa del verificarsi di una determinata condizione.
Se, invece, tutte le condizioni indicate nel contratto si sono verificate e il mutuante ha versato quanto richiesto al mutuatario, allora il mutuo condizionato può essere considerato un titolo esecutivo.

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