A partire dal 1° luglio 2024, la compensazione dei crediti potrà avvenire solo attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, e non sarà possibile effettuare compensazioni orizzontali se i debiti scaduti superano i 100.000 euro.
La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce le istruzioni operative sulle nuove norme riguardanti la compensazione dei crediti, introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Agevolazioni.
Dal 1° luglio 2024, sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni. Inoltre, i contribuenti con debiti superiori a 100.000 euro affidati agli agenti della riscossione non potranno più avvalersi della compensazione orizzontale.
Nuove direttive sull’uso dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
Fino al 30 giugno 2024, le deleghe di pagamento F24 che includono crediti da compensare con debiti sono gestite in modi diversi a seconda del saldo finale: se il saldo è zero, devono essere trasmesse esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; se il saldo è positivo, possono essere presentate sia tramite i servizi telematici dell’Agenzia che attraverso intermediari convenzionati come banche e poste.
A partire dal 1° luglio 2024, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare, indipendentemente dal saldo, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questa modifica, introdotta dalla legge di Bilancio 2024, ha due obiettivi principali: ridurre l’uso dei canali telematici degli intermediari convenzionati, il cui servizio di trasmissione dei modelli F24 comporta specifici costi, e migliorare i controlli sulle compensazioni.
Le nuove regole si applicano a tutte le forme di compensazione, comprese quelle orizzontali (o “esterne”) e verticali (o “interne”), e coprono anche crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL. È importante osservare che il rispetto dell’obbligo dipende dalla data effettiva di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati, indipendentemente dalla data di prenotazione o invio delle stesse.
Queste misure mirano a semplificare le procedure fiscali, promuovendo un uso più efficiente delle risorse digitali e garantendo un maggiore controllo sulle operazioni di compensazione fiscale.
Debiti superiori a 100mila euro gestiti dall’agente della riscossione
La legge di Bilancio 2024 e il decreto Agevolazioni hanno modificato l’articolo 37 del Dl n. 223/2006 introducendo il nuovo comma 49-quinquies, effettivo dal 1° luglio 2024. Secondo questa disposizione, è vietata la compensazione orizzontale se il contribuente ha debiti complessivi affidati all’agente della riscossione superiori a 100.000 euro al momento della trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione.
I debiti inclusi per determinare questa soglia comprendono le imposte erariali e i carichi affidati all’agente della riscossione emessi dall’Agenzia delle Entrate, anche per atti di recupero di crediti non dovuti o inesistenti, con termini di pagamento scaduti e non sospesi (giudizialmente, amministrativamente, o tramite rateazione o Rottamazione-quater). Gli atti di accertamento esecutivi contribuiscono a questa soglia se il termine di pagamento è scaduto da almeno 30 giorni.
Il divieto si applica sia ai crediti di natura erariale che a quelli agevolativi. Tuttavia, è consentito l’utilizzo dei crediti verso INPS e INAIL, a condizione che non siano esposti nella stessa delega con crediti erariali soggetti al divieto.
Il ripristino della facoltà di compensazione avviene con l’estinzione totale dei debiti o la riduzione del loro importo complessivo a 100.000 euro o meno. Per questo, sono rilevanti il pagamento parziale dei debiti, la loro sospensione giudiziale o amministrativa, l’accettazione di un piano di rateazione fino alla decadenza dal beneficio, e l’utilizzo dei crediti erariali in compensazione secondo le disposizioni del Dl n. 78/2010, articolo 31, comma 1.
L’Agenzia delle Entrate può utilizzare le procedure di sospensione delle deleghe di pagamento per escludere l’applicazione di queste disposizioni, conformemente ai commi 49-ter e 49-quater dell’articolo 37 del Dl n. 223/2006.