di:  

privacy recupero crediti

Privacy e recupero crediti: bilanciamento dei diritti

L’attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della privacy del debitore e osservare i principi di liceità, correttezza, minimizzazione, trasparenza e necessità. L’intervento di Piero Provenzano di RP Advisor S.r.l., consulente esperto in sicurezza e privacy.

L’attività di recupero crediti è un’attività sensibile in grado di incidere sulla dignità e sulla riservatezza delle parti coinvolte. Per questo motivo, è necessario individuare il limite che separa l’esercizio delle facoltà del creditore dalla violazione dei diritti del debitore e bilanciare i diritti delle parti coinvolte nelle attività di trattamento: la riscossione del debito da un lato e la privacy dall’altro.

La normativa odierna prevede che l’attività di recupero crediti debba avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore. Ciò significa che il trattamento dei dati di quest’ultimo dev’essere finalizzato esclusivamente all’esercizio del diritto di credito. Nello specifico, il trattamento dei dati del debitore deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

Principio di liceità: che può ritenersi violato, ad esempio, da comportamenti quali la comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore (quali familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) e a informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato.

Principio di correttezza: per cui sono preclusi, sia in fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere contatto con il medesimo, comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità. Tale principio non è rispettato, tra l’altro, quando le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza di persone diverse dal debitore, come può accadere nel caso di cartoline postali o tramite l’invio di plichi recanti all’esterno locuzioni dalle quali possa desumersi l’informazione relativa all’asserito stato di inadempimento del destinatario.

Principio di minimizzazione: in ragione del quale possono essere trattati i soli dati necessari all’esecuzione dell’incarico, con particolare riferimento ai dati anagrafici riferiti al debitore, codice fiscale (o partita Iva), ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

Principio di trasparenza: per cui il Titolare del trattamento è tenuto a fornire agli Interessati le informazioni previste dall’art. 13, ovvero 14, del GDPR.

Principio di necessità: ossia, che una volta concluso l’incarico, i dati personali devono essere cancellati, salvo l’assolvimento di specifici obblighi di legge, che ne richiedono una conservazione prolungata.

CONDIVI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha