Il Garante per la privacy ha sanzionato una società di recupero crediti che ha inviato una mail di sollecito di pagamento al destinatario sbagliato
Inviare una mail di sollecito, anche per errore, al destinatario sbagliato è da considerarsi una violazione della privacy. L’ha confermato di recente il Garante per la protezione dei dati personali in merito ad una vicenda che ha coinvolto una società di recupero crediti. Una collaboratrice della stessa, infatti, ha inviato due mail di sollecito di pagamento a un collega di lavoro del debitore. Motivo per il quale quest’ultimo, dopo aver saldato il debito, ha esposto reclamo presso l’Autorità.
Nello specifico, il reclamante deteneva un debito con Sky Italia, dovuto alla cessazione per morosità dell’abbonamento. L’azienda di telecomunicazioni aveva, perciò, affidato il recupero del credito a una società specializzata. Tuttavia, una collaboratrice della sudddetta società, che in un primo momento non era riuscita a reperire il debitore ai contatti fornitogli da Sky, ha inviato una mail di contatto ad un indirizzo recuperato sul web, appartenente ad un collega del debitore, con i dati personali di quest’ultimo, la posizione debitoria e l’invito al pagamento. Successivamente, in mancanza del pagamento, la collaboratrice aveva inviato una seconda mail dello stesso tono al medesimo indirizzo.
Dopo aver saldato la somma concordata, il debitore ha esposto reclamo presso l’Autorità Garante lamentando l’avvenuta violazione della privacy.
In relazione al provvedimento generale del 2005, che disciplina l’attività di recupero credito, e al Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, il Garante ha così inflitto una sanzione amministrativa di 10 mila euro nei confronti della società di recupero crediti.
Nello specifico, l’Autorità ha evidenziato che “i soggetti che effettuano l’attività di recupero crediti devono rispettare il principio di liceità del trattamento e che la comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore, quali familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa, di informazioni relative alla condizione di inadempimento in cui si trova l’interessato, costituisce una violazione della normativa in materia di privacy, anche se effettuata in maniera del tutto accidentale”.