LA FIGURA PROFESSIONALE DELL'AGENTE PER LA TUTELA DEL CREDITO
Il 4 febbraio 2016, a Roma, è stato siglato l'accordo sindacale tra Unirec, Fisascat Cisl e Uiltucs che rappresenta un grande passo avanti nella normativa di settore e finalmente definisce una figura chiave dello stesso, che avrà scadenza il 31 dicembre 2018
L'articolo 1 dell'accordo sindacale definisce in maniera chiara la figura professionale dell'Agente a Tutela del Credito, individuando ben 10 punti chiave che lo caratterizzano.
Le parti convengo che gli agenti sono titolari di contratti di lavoro autonomo a partita IVA (Co.Co.Co), ricondotti al mandato di rappresentanza, che l'attività è organizzata dagli stessi in autonomia, senza vincola di mandato, nel rispetto del codice deontologico e delle indicazioni del creditore.
Si definisce il termine massimo di 60 giorni fine mese per il saldo dei compensi maturati.
All'inizio di marzo dovranno inoltre essere disponibili i format dei contratti.
IL SUPERAMENTO DEL CONTRATTO A PROGGETTO E LA NUOVA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il 01 febbraio 2016 è stata rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali una nuova circolare contenente le indicazioni per la disciplina dei contratti di lavoro.
Tale disciplina prevede il superamento del contratto a progetto, mantenendo invece quello di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) quando questa collaborazione sia gestita in modo autonomo dal lavoratore (a partita iva), senza vincolo di esclusiva e sia svolta al di fuori dai luoghi di lavoro della committente.
Viceversa, a far data dal 01 gennaio 2016, tutte le collaborazioni a progetto che si concretino con una prestazione continuativa, coordinata dalla committente, quindi svolta nei tempi e nei luoghi decisi dalla stessa committente e che si riferisca ad una prestazione di carattere esclusivamente personale, dovranno essere stabilizzate applicando la disciplina del contratto di lavoro subordinato.
La circolare specifica che nell'anno in corso sono programmate campagne ispettive in particolare nel settore dei call center.
Per quanto sopra, nella nota esplicativa del protocollo di intesa tra le parti (Unirec – Fisascat Cisl – Uiltucs) viene invece specificato che il settore a tutela del credito è per sua natura flessibile, prevede remunerazioni proporzionali ai risultati, senza minimi di commesse, e pertanto sussistono le particolari esigenze normative previste dall'art. 2, co. 2, del D.lgs n.81/2015, che giustificano una normativa specifica per il trattamento economico. Per quanto sopra, per gli operatori telefonici outbond per la tutela del credito, si applica la disciplina dei rapporti Co.Co.Co. L'attività dell'operatore sarà gestita in modo autonomo, nel rispetto dell'organizzazione della committente, indipendentemente dal tempo impiegato per svolgerla, inoltre potrà essere svolta da casa (per mezzo di strumenti di proprietà dell'operatore). La durata del contratto non potrà essere superiore ai 3 anni, ma sarà rinnovabile senza necessità di interruzione. Il trattamento economico sarà proporzionale alla qualità e quantità del lavoro svolto. Su questo punto la committente si impegna a prevedere sistemi provvigionali e di compensi che permettano “potenzialmente” all'operatore di raggiungere o superare il 100% del livello retributivo di riferimento. Rimane la soglia del 30% sul recuperato sotto la quale un operatore può essere considerato non idoneo. La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del contratto, che verrà invece sospeso. Per sospensioni superiori ai 20 giorni nel mese non si potrà valutare l'idoneità dell'operatore.
di Laura Torresan
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