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pignoramento conti bancari Ue

Recupero crediti, sì al pignoramento dei conti bancari europei

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che prevede il pignoramento dei crediti civili e commerciali sui conti bancari europei

Di recente il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di adeguamento al Regolamento Ue n. 655/2014 che semplifica il recupero crediti in materia civile e commerciale tra gli stati membri. La normativa non sostituisce gli attuali procedimenti nazionali, bensì li integra, dando la possibilità ad aziende e privati di rintracciare e pignorare i conti bancari dei debitori su tutto il territorio europeo.

Infatti, il decreto legislativo introduce uno strumento giuridico (vincolante e applicabile direttamente) che consente, in casi transnazionali, di procedere senza preavviso al sequestro di somme possedute dal debitore e depositate presso i conti correnti detenuti in altri Stati Ue. Tuttavia, il pignoramento dei conti bancari viene applicato esclusivamente ai crediti civili e commerciali. Sono esclusi dalla normativa i crediti fiscali, doganali o amministrativi; i diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni; i crediti nei confronti di procedure fallimentari o affini. Inoltre, sono escluse anche alcune categorie di conti correnti, specificatamente protette.

Per procedere con il pignoramento, il creditore deve richiedere al presidente del tribunale di riferimento l’autorizzazione ad effettuare ricerche presso l’Anagrafe dei Conti. Una volta rintracciato il c/c desiderato è possibile procedere con il pignoramento. Il creditore che non dispone di tali informazioni può, in determinate condizioni, richiedere all’autorità giudiziaria di ottenerle dalle autorità preposte nello stato membro dell’esecuzione. In entrambi i casi, per attivare la pratica, il creditore deve avere prove valide e sufficienti.

In merito alle tempistiche, il procedimento è attuabile sia prima dell’avvio del giudizio di merito, che durante. Il pignoramento è attuabile anche a seguito di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento. Infine, a tutela di quest’ultimo sono previsti alcuni meccanismi di salvaguardia quali: l’impugnazione e l’opposizione all’ordinanza di sequestro; la possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni; l’introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

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