Con il nuovo Codice della Crisi di Impresa, il creditore ha maggiori possibilità di recuperare un credito nei confronti di una persona fisica
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha apportato importanti novità per quanto riguarda il settore del recupero crediti. Uno degli aspetti più significativi riguarda il recupero nei confronti di una persona fisica. Prima dell’introduzione della suddetta normativa, infatti, recuperare i soldi avanzati da una persona fisica era piuttosto difficile. Non trattandosi di un titolare d’azienda o di un piccolo imprenditore, e di conseguenza mancando i presupposti per la fallibilità, il debitore riusciva sempre a sfuggire a ogni forma di pignoramento. Grazie al nuovo codice, oggi è possibile chiedere il fallimento anche delle persone fisiche.
Nello specifico, è prevista una procedura ad hoc che disciplina la “liquidazione controllata del sovraindebitamento”. Il creditore può rivolgersi al tribunale per far nominare un liquidatore giudiziale che eserciti nei confronti del debitore tutte le azioni finalizzate al recupero del credito. Questa nuova procedura ha lo scopo di recuperare i beni del debitore per poi venderli all’asta e, con il ricavato, saldare i rispettivi creditori.
La liquidazione controllata può essere richiesta dal creditore, dal debitore che preferisce affidare il compito a soggetti terzi, e dal pubblico ministero quando si tratta di un imprenditore. La liquidazione controllata può essere attivata nei confronti di: consumatori; professionisti; piccoli imprenditori; imprenditori agricoli; start-up innovative; ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il creditore ha la possibilità di chiedere la liquidazione nel caso in cui:
- il debito per il quale si agisce è superiore a 50 mila euro;
- il debitore è in stato di insolvenza;
- il debitore possiede un attivo certificato da un Organismo di composizione della crisi.
Una volta avanzata la domanda di liquidazione controllata, il debitore ha la facoltà di richiedere un piano del consumatore o al concordato minore, che dovrà essere concesso dal giudice imponendo un termine entro il quale integrare la domanda.
Scaduto il termine, se il debito persiste, il tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata. Terminata la liquidazione, il ricavato viene distribuito tra i creditori secondo quanto stabilito dal giudice.