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Responsabilità civile del consulente tecnico di parte

Scopriamo quali sono le responsabilità del professionista e, più in particolare, del consulente tecnico, colui che fornisce al giurista gli elementi per operare valutazioni e determinazioni giuridiche.
La responsabilità del professionista è una fattispecie di responsabilità contrattuale per cui l’obbligazione risarcitoria a carico del prestatore d’opera intellettuale scaturisce da una sua inadempienza all’incarico o mandato professionale.
In particolare, qui interessa soffermare l’attenzione sulla consulenza tecnica funzionale all’attivazione giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei soggetti, per cui il professionista assume sotto la propria responsabilità un’obbligazione consistente nel compiere ogni accertamento ed ogni valutazione necessari a fornire correttamente al giurista gli elementi tecnici e scientifici necessari alle conseguenti valutazioni e determinazioni giuridiche.
L’inesatto adempimento di un’obbligazione, del tipo di quella appena definita, nella misura in cui procura un danno (ingiusto), è indubbiamente fonte di responsabilità del consulente.
Tale circostanza può realizzarsi, per esempio, nel caso in cui la decisione di intraprendere il giudizio sia dipesa da una valutazione delle questioni tecniche sottopostegli priva di valenza scientifica, ovvero quando, nel corso del giudizio, il consulente di parte ometta per negligenza di svolgere le (doverose e possibili) argomentazioni in sede di c.d. “contraddittorio tecnico” e tale omissione sia causalmente collegata all’esito negativo del giudizio.
Ai fini della sussistenza della responsabilità dello specialista-consulente, tuttavia, è necessario che sia ravvisabile un nesso di causalità tra l’erronea valutazione delle questioni tecniche da parte del consulente e il danno, consistito nell’esito negativo del processo.
Tale nesso sarà ravvisabile ove si possa concludere che una condotta professionale diligente e perita del consulente avrebbe, nell’un caso, indotto la parte a desistere dall’azione giudiziaria e, nell’altro caso, prodotto come conseguenza la vittoria della vertenza.
In riferimento ai casi che richiedono di valutare “problemi tecnici di speciale difficoltà”, inoltre, l’articolo 2236 c.c., limita la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
Una colpa di tale grado, tuttavia, non è esclusa per il solo fatto che lo specialista abbia svolto con diligenza e perizia la propria attività nel c.d. “contraddittorio tecnico”: è necessario, altresì, che egli abbia assunto un comportamento improntato a prudenza, in particolar modo nella fase antecedente e prodromica al giudizio.
A cura dello Studio Legale Gobbi & Partners.

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