La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle imprese italiane può avere gravi conseguenze per gli amministratori. Diverse pronunce giuridiche sottolineano come tali omissioni possano comportare responsabilità personali e la revoca degli incarichi.
L’obbligo di adeguati assetti per le società e le responsabilità degli amministratori
L’articolo 2086, comma 2, del Codice Civile italiano, introduce un obbligo cruciale per gli imprenditori: istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, capace di garantire una gestione efficace dell’impresa e prevenire tempestivamente eventuali crisi aziendali. Quest’obbligo, fondamentale per la salute economica delle imprese, si adatta alle specifiche caratteristiche dell’azienda, richiedendo flessibilità nella sua applicazione.
L’obiettivo principale della normativa è la prevenzione alle crisi aziendali attraverso una gestione organizzativa solida. Le imprese evono essere pronte a identificare e gestire le crisi in modo tempestivo, riducendo così l’impatto negativo su tutte le parti coinvolte. Tuttavia, l’adeguatezza degli assetti aziendali dev’essere proporzionata alla natura e alle dimensioni dell’impresa, garantendo un adattamento alle esigenze specifiche di ogni organizzazione.
Quest’obbligo non si limita alla sola predisposizione degli assetti, ma estende la responsabilità anche alla trasparenza verso terzi, rendendo obbligatoria l’informazione sulla situazione aziendale, inclusa la documentazione di bilancio. L’assenza di adeguati assetti organizzativi può avere conseguenze legali significative, come dimostrano alcune recenti sentenze dei tribunali italiani.
Mancata istituzione di adeguati assetti: le conseguenze per gli amministratori
La mancata predisposizione di adeguati assetti aziendali costituisce una grave irregolarità che può essere denunciata al tribunale, con la conseguente revoca degli amministratori. Diverse sentenze, tra cui quelle dei Tribunali di Milano, Catania, Venezia e Cagliari, ribadiscono l’importanza di questi assetti per garantire una gestione aziendale conforme alla legge.
In particolare, il Tribunale di Milano, con una sentenza del 2024, ha sottolineato come la mancata dotazione di assetti adeguati possa giustificare la revoca degli amministratori e dei controllori. Allo stesso modo, il Tribunale di Catania ha ritenuto tale mancanza sufficiente per nominare un amministratore giudiziario. Queste decisioni riflettono l’importanza di un’organizzazione aziendale solida non solo per prevenire eventuali crisi, ma anche per garantire che l’impresa sia sempre pronta ad affrontare eventuali difficoltà.
Tuttavia, nonostante la responsabilità degli amministratori sia chiara, le scelte da essi adottate possono essere sindacate solo nei limiti della cosiddetta business judgment rule. Questo significa che un amministratore che abbia predisposto misure adeguate ex ante non può essere ritenuto responsabile se tali misure si rivelano inadeguate ex post.
La responsabilizzazione di società e soci
Non è sufficiente scaricare l’intera responsabilità sugli amministratori. In molti casi, la responsabilizzazione dovrebbe coinvolgere anche la società e i soci. Infatti, se gli amministratori non sono messi in condizione di ottemperare ai loro doveri per mancanza di risorse adeguate, la responsabilità può ricadere anche sulla società e sui soci stessi.
La giurisprudenza ha già iniziato a evidenziare come l’inadeguatezza patrimoniale possa costituire un tentativo di inganno verso i terzi contraenti o i creditori. In questo contesto, la società e i soci potrebbero essere chiamati a rispondere delle carenze patrimoniali che impediscono la corretta istituzione degli adeguati assetti aziendali.
La sfida per l’interprete della legge sarà quella di evitare meccanismi automatici di precomprensione, riconoscendo che l’iniziativa economica deve essere organizzata e gestita in condizioni di equilibrio continuo. Solo così si potrà evitare di trasformare l’amministratore nel capro espiatorio di situazioni che coinvolgono, in realtà, l’intera struttura societaria.