Recupero del credito e call recording: uno strumento cruciale, oggi spuntato. Meglio un’informativa che il consenso esplicito. Ma i piccoli operatori debbono poter scegliere, per poter sostenere costi e tecnologie.
Viviamo nel Paese delle intercettazioni e delle registrazioni. Siamo certi non sia sfuggito a nessuno lo “spettacolo” degli ultimi anni, con intere stagioni politico-giudiziarie segnate dall’utilizzo processuale e mediatico di conversazioni telefoniche fissate su nastro, insieme alla relativa discussione focalizzata sui termini e i limiti legali di tali pratiche.
Anche noi investigatori e professionisti della debt collection abbiamo le nostre piccole grandi gatte da pelare, in questo campo. Ci riferiamo, naturalmente alla vexata quaestio della cosiddetta call recording, in occasione delle procedure per il recupero dei crediti. Soprattutto alla luce del nuovo GDPR, in vigore da quest’anno.
L’argomento, di per sé complesso, può essere però riassunto in poche righe, insieme ad un paio di questioni sul tavolo, forse (speriamo) in dirittura di risoluzione.
Oggi la conversazione tra l’operatore del recupero e il debitore può essere registrata solo dietro consenso prestato dal destinatario della chiamata. I professionisti del settore e le loro associazioni di categoria (in questa battaglia si distingue da tempo UNIREC – Unione Imprese a Tutela del Credito) chiedono invece la possibilità di poter agire in questo modo sulla base di una semplice ma precisa informativa.
Si stagliano l’uno contro l’altro, qui, due ordini di diritti. Quello della persona, tipicamente il debitore, a vedere tutelata la propria privacy e i propri dati personali, e quello dei professionisti mandatari e clienti mandanti, a godere di garanzie e tutele per i propri impiegati, che quei dati tratteranno, lavorando quindi su una materia assai sensibile e “pericolosa”. A monte e detto per inciso, resta per noi professionisti, un problema grave: chi si occupa di gestione del credito si trova oggi, rebus sic stantibus, di fatto a non poter disporre liberamente di uno strumento fondamentale per lo svolgimento del proprio lavoro.
Noi, insieme a UNIREC, che ha di recente scandagliato la questione anche dal punto di vista giuridico, riteniamo sia giunto il momento di prendere in considerazione l’interesse di tutti e individuare un equilibrato punto di bilanciamento tra i rispettivi diritti. La registrazione delle telefonate è da considerare una chance: offre garanzie e tutele non solo agli impiegati delle agenzie, ma anche al consumatore. Il GDPR ha introdotto nuovi principi e un nuovo modo di approcciarsi alle tematiche legate alla privacy: in un’ottica di bilanciamento degli interessi secondo noi la telefonata deve poter essere tracciata fornendo esclusivamente l’informativa all’interlocutore, senza richiedergli il consenso.
Confidiamo quindi, ansiosi, in un corretto pronunciamento sul merito del Garante e delle altre istituzioni interessate all’argomento. Nell’attesa però invitiamo chi di dovere a non dimostrarsi “più realista del re”: se una modesta deregulation della phone recording si configura come una buona possibilità, l’obbligo genererebbe al contrario un problema. Professionisti e società dovrebbero infatti godere della libertà di scelta di adottare o meno il sistema di registrazione. Non tutti, infatti, e in particolare le piccole imprese, dispongono delle risorse economiche – già provate dall’adeguamento dei mezzi al nuovo regolamento europeo – per implementare e sostenere le tecnologie sofisticate e i grandi database che il ricorso indistinto al registratore imporrebbero.
Cosa chiediamo in sintesi? Più libertà di registrare, libertà di scegliere se farlo.