Con l’obbligo di segnalazioni annuali, da parte degli intermediari finanziari, si rafforza il sistema di vigilanza mirato a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le nuove modalità d’invio semplificato e la doppia verifica delle informazioni assicurano un’operatività più efficace.
La Banca d’Italia, con il provvedimento del 27 novembre 2024, ha ufficializzato le modifiche definitive alle disposizioni del 26 marzo 2019, riguardanti l’organizzazione, le procedure e i controlli interni degli intermediari finanziari, finalizzate a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Il provvedimento – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 289 del 10 dicembre 2024 – rappresenta un importante passo in avanti nel processo di rafforzamento della vigilanza e miglioramento della trasparenza del sistema finanziario. Riflette altresì l’impegno dell’istituto nel conformarsi a uno scenario normativo sempre più complesso e interconnesso, in linea con le direttive europee.
Obbligo di segnalazione annuale
La principale novità riguarda l’introduzione di un nuovo capitolo alle disposizioni vigenti: la parte ottava. Tale sezione impone agli intermediari di trasmettere dettagliate segnalazioni alla Banca d’Italia, con cadenza annuale, al fine di migliorare la comprensione dei rischi di riciclaggio e rafforzare l’efficacia degli interventi di vigilanza. Nello specifico, i destinatari dovranno inviare le segnalazioni indicate nell’allegato 2 del provvedimento – ovvero nel “Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio” – entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Sono contemplate anche alcune eccezioni: gli intermediari che non intrattengono rapporti continuativi con la clientela, come i servizi di money transfer, sono esonerati dall’obbligo di compilare le sezioni inerenti alla verifica in questione.
Invio segnalazioni antiriciclaggio semplificato
Un’altra importante novità riguarda la semplificazione operativa relativa alla trasmissione dei dati. Due la modalità di invio disponibili: attraverso caricamenti manuali o tramite file XML sulla piattaforma Infostat. Tutti i dettagli tecnici utili per la compilazione e l’inoltro delle informazioni sono riportate nel manuale “Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML”.
Verifiche sull’affidabilità delle informazioni
Per assicurare l’integrità e l’affidabilità delle informazioni fornite, le segnalazioni vengono sottoposte a un duplice livello di controlli automatici: dagli intermediari, mediante gli strumenti di diagnostica disponibili sul portale, e dai sistemi informativi della Banca d’Italia (in fase di acquisizione della segnalazione).
Il primo controllo viene effettuato dagli intermediari, i quali hanno modo di correggere gli eventuali errori, prima dell’invio della segnalazione. A seguire, la Banca d’Italia sottopone le informazioni ricevute ai medesimi controlli. Gli eventuali esiti negativi vengono comunicati agli enti segnalanti, i quali devono provvedere alla immediata sistemazione degli errori rilevati.
Possono essere previsti anche ulteriori controlli, in base alle diverse necessità di utilizzo. Gli intermediari segnalanti che ricevono nuove comunicazioni – relative a problematiche emerse in sede di analisi e di controllo dei flussi segnaletici – sono tenuti sempre a intervenire con la massima tempestività, per ripristinare gli errori. La correzione delle informazioni deve essere effettuata attraverso la riproposizione dell’intera segnalazione.