Per sei mesi sono sospese tutte le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che riguardano l’abitazione principale del debitore
I pignoramenti della prima casa sono sospesi fino al 30 ottobre 2020. Lo stabilisce l’art. 54-ter del decreto Cura Italia, convertito in legge il 24 aprile scorso. Il provvedimento viene incontro alle migliaia di persone che con il blocco delle attività a causa della pandemia da Covid-19 si sono ritrovate in difficoltà economica e non sono state in grado di adempiere ai propri impegni. L’articolo blinda la prima casa del debitore, impedendo “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare” per i prossimi sei mesi.
La normativa ha preso ispirazione da due leggi attualmente in vigore: l’articolo 76, dpr 602/1973 che impedisce al Fisco l’espropriazione immobiliare e l’art.41 bis, dl 124/2019 che impedisce alla banca di effettuare l’esecuzione contro il mutuatario che abbia domandato la rinegoziazione del finanziamento. In questo caso però, l’art. 54-ter del decreto Cura Italia riguarda il blocco delle procedure esecutive per ogni tipologia di abitazione, di lusso o meno, e debitore, che abbia chiesto o oppure no la revisione del mutuo.
La sospensione dei pignoramenti comprende tutti i procedimenti esecutivi, sia quelli in corso che quelli non ancora iniziati, ma che potrebbero essere avviati dal 30 aprile al 30 ottobre 2020. La legge specifica inoltre che non è possibile effettuare il pignoramento, ovvero portarlo a termine nella pratica, tuttavia non è vietato decidere l’espropriazione forzata. Infine, è oggetto del blocco soltanto la prima casa, cioè l’abitazione abituale del debitore, dove egli ha la sua residenza effettiva. La norma non si riferisce alle seconde case, dove l’azione esecutiva invece può essere portata a termine senza nessun impedimento.